Lavoro

Sì, avevano tutto il sacrosanto diritto alla disoccupazione. L’indennità contro la perdita di lavoro era invece stata negata dalla Sezione del lavoro ai due dimoranti che per anni avevano esercitato un’attività professionale in Ticino e avevano improvvisamente perso il posto. Come a loro ad altre decine di colleghi, in particolare operai al momento della chiusura dei cantieri, la richiesta era stata respinta. Una pratica già descritta da area (vedi articoli correlati). Il motivo? Il loro “centro d’interesse”, legato in particolare alla famiglia, era all’estero. Un abuso e un’ingiustizia per i sindacati che hanno impugnato due decisioni e vinto: il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto i ricorsi. Le sentenze fanno ora vacillare seriamente il sistema messo a punto da Bellinzona con metodo sistematico da inizio 2015, negando le prestazioni della Ladi ai lavoratori stranieri.     

Sei rimasto senza occupazione? Il cantiere ha chiuso, non ha più bisogno di te? Tanti saluti e grazie anche se per anni hai lavorato in Ticino, contribuendo all’economia locale, costruendo strade e gallerie, sfacchinando come chiunque si guadagna la propria pagnotta. Torna da dove sei venuto e lì chiedi le indennità. Dall’inizio del 2015 nel nostro cantone si è assistito a un elevato numero di rifiuti ad accordare le indennità disoccupazione ai lavoratori stranieri, ai quali veniva revocato anche il permesso di dimora.

 

Ricordiamo che in Svizzera hanno diritto all’assicurazione solo i “falsi frontalieri”, coloro cioè che non rientrano né una volta al giorno e nemmeno una alla settimana, al proprio domicilio all’estero. In questi mesi si è assistito a una selezione, con tanto di audizioni denunciate dai sindacati come arbitrarie e contraddittorie, dei lavoratori stranieri per verificare se fossero “veri frontalieri”, quindi privi del diritto all’ottenimento della Ladi, o falsi. Indovinate a quali conclusioni è giunta spesso la Sezione del lavoro?


La partita si è giocata anche sul concetto, per alcuni pretestuoso, del “centro d’interesse”: per avere diritto alla Ladi, devi avere anche le tue relazioni qui. Non è sufficiente risiedere effettivamente in Svizzera, avere l’intenzione di continuare a starci almeno per un certo periodo, ma occorre farne contemporaneamente anche il centro delle proprie relazioni personali. Basta avere un parente anche a duemila chilometri al di là del confine e, voilà, il centro d’interesse non è più qui.


Le cose potrebbero ora cambiare. Le sentenze del 20 e del 23 novembre del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che ha accolto i ricorsi dei sindacati Unia e Ocst per due casi sì distinti, ma entrambi vertenti sulla mancata concessione della Ladi, sembrano destinate se non a bloccare la procedura, a contribuire a ridefinirla. E questo anche se il tribunale non si è pronunciato sul principio di centro d’interesse, ma su casi particolari. Diciamo che, almeno per motivi di opportunità politica, il Dfe potrebbe essere interessato a fermare le audizioni sistematiche e a procedere solo nei casi di reali sospetti.


Del resto, la Divisione dell’economia, all’indomani della notizia ha dichiarato di “accogliere con sollievo le sentenze che vanno a sciogliere un nodo importante giuridico di interpretazione che ci permetterà di evadere una quindicina di casi in sospeso (riferiti agli ex dipendenti Alp Transit, ndr)”.
Le reazioni, per ora non coperte da ufficialità, fanno ben sperare che le sentenze segnino una battuta di arresto nell’ambito di una procedura discutibile a svantaggio dei diritti dei lavoratori.


Certo, la Sezione del lavoro potrebbe impugnare le decisioni del Tca, ma ciò appare assai improbabile. Alla luce di quanto scaturito – si dice a Bellinzona – dovrà esserci un’evoluzione giuridica ed è ipotizzabile che si interverrà unicamente su casi sospetti con chiari indizi di abuso.  
Nel caso del ricorso di Unia, il Tca ha riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione all’assicurato perché svolgeva un’attività stagionale e non rientrava giornalmente, e nemmeno regolarmente una volta alla settimana, al suo domicilio in Italia. In altre parole, è stato appunto considerato “falso frontaliere”, che in base ai regolamenti comunitari (Ue) di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, applicati anche in Svizzera, beneficia del diritto di scelta dello Stato in cui domandare l’indennità di disoccupazione: o nel paese dell’ultimo impiego, dove deve però dimostrare di risiedere, oppure in quello di provenienza in cui rientra saltuariamente.


Accolto anche il ricorso presentato dal sindacato Ocst per un ex dipendente del cantiere Alp Transit occupato nei lavori sotterranei della galleria. È stata riconosciuta la residenza in Svizzera, uno dei presupposti per essere falsi frontalieri, anche se la famiglia continua a risiedere all’estero perché proprio per la particolarità dell’attività limitata alla durata dei cantieri non si può pretendere il trasferimento di un’intera famiglia con figli in età scolare. Il giudice Daniele Cattaneo stabilisce al proposito: «Gli assicurati che sono stati attivi sul cantiere Alp Transit devono essere qualificati come falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro residenza (nel senso di avere il centro dei propri interessi personali e familiari) nello Stato di provenienza». Voilà.


Del resto, e questo lo affermava già una sentenza del Tribunale amministrativo del canton Grigioni: «Il fatto di avere una famiglia in Italia non depone necessariamente per l’assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l’impiego dell’istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del tempo libero. Il fatto (...) è da imputare al particolare tipo di lavoro dell’assicurato e non a una deliberata volontà di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari in rete».

Pubblicato il 

03.12.15