Schmidheiny rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo aggravato

L'ex patron dell'Eternit subirà processi a Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia. Il giudice dell'udienza preliminare: «Agì per mero fine di lucro»

Non un processo unico a Torino ma quattro differenti procedimenti: uno nel capoluogo piemontese, uno a Reggio Emilia, uno a Napoli e un altro ancora (il più grande) a Vercelli. Non omicidio intenzionale ma omicidio colposo plurimo aggravato come capo d'accusa contro l'ex padrone della Eternit Stephan Schmidheiny. Così ha stabilito martedì scorso 29 novembre a Torino la giudice dell'udienza preliminare (gup) Federica Bompieri, che era chiamata a esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario formulata dalla Procura di Torino.

Dopo quindici anni di indagini, due processi, una condanna annullata a causa della prescrizione, una sentenza della Corte costituzionale e un anno e mezzo di udienza preliminare di quello che sarebbe dovuto essere il processo “Eternit bis” per la morte di 258 persone uccise dal l'amianto disperso negli ambienti di vita e di lavoro dagli stabilimenti Eternit in Italia (sotto il controllo del gruppo svizzero tra la metà degli anni Settanta e il 1986), la vicenda giudiziaria che coinvolge il miliardario svizzero subisce così una nuova svolta.


Svolta che per molte vittime si tradurrà nell’impossibilità di ottenere giustizia per effetto della prescrizione, già subentrata per un centinaio di casi e che, tenuto conto della tempistica dei procedimenti, subentrerà nel corso dei prossimi anni per altri.
La decisione della gup comporterà inoltre lo spezzettamento del processo: per ragioni di competenza territoriale – per cui è determinante il luogo di residenza delle vittime – al Tribunale di Torino restano così soltanto due casi, mentre altri 8 sono stati trasmessi alle Procure di Napoli (per le vittime dello stabilimento di Bagnoli), 2 a Reggio Emilia (per quelle di Rubiera) e i restanti a Vercelli, che è competente per le vittime della regione di Casale Monferrato, dove aveva sede lo stabilimento più grande e dove si registra il numero più alto di morti.
Una volta ricevuti e studiati gli enormi faldoni di quindici anni d’inchiesta svolta a Torino, le singole Procure dovranno formulare le richieste di rinvio a giudizio a seconda del loro convincimento: potranno condividere le conclusioni della gup di Torino e quindi ipotizzare l’omicidio colposo ma anche riqualificare il capo d’accusa in omicidio intenzionale. Insomma, tutto (o quasi) ricomincia da capo e tutto (o quasi) è ancora incerto.


Allo stato attuale l’unica certezza è che il 14 giugno 2017 Schmidheiny Stephan Ernst (69 anni) dovrà comparire davanti al Tribunale di Torino per essere giudicato per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato (per cui sono previste pene fino a 15 anni di carcere), avendo cagionato “la morte di lavoratori..., familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe” agli stabilimenti Eternit, si legge nel decreto di rinvio a giudizio.
Un documento che non fa sconti all’imputato e che porta argomentazioni molto nette e pesanti sulla sua condotta e sulla sua coscienza.


Egli “era consapevole” che il mesotelioma, l’asbestosi e il carcinoma polmonare sono patologie correlate all’inalazione delle fibre di amianto, che gli stabilimenti “presentavano condizioni di polverosità da amianto enormemente nocive” e che le “risorse finanziarie effettivamente investite per ridurre la polverosità all’interno dei luoghi di lavoro e nel territorio erano esigue”. E ciò nonostante, “per mero fine di lucro” sottolinea la giudice, decise di “continuare le attività ancora per un decennio”, di “non modificare le enormemente nocive condizioni di polverosità”, di “risparmiare sulle gravose spese indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, con il consapevole e voluto risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e negli ambienti di vita, e, per inevitabile conseguenza, determinarono e determinano tra lavoratori e cittadini una epidemia dilatata nel tempo di patologie di cui conosceva la gravità e la diffusità”.


La “politica aziendale” attuata da Schmidheiny era diretta a omettere “l’individuazione e la realizzazione di provvedimenti per contenere l’esposizione all’amianto”, “la fornitura e l’effettivo impiego di apparecchi personali di protezione”, “la sottoposizione dei lavoratori esposti a controlli sanitari adeguati” nonché “l’informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall’amianto”. Il miliardario svizzero ha anche deciso di “consentire e non impedire la fornitura a privati e a enti pubblici ...dei materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione”, scrive ancora la giudice riferendosi all’inquietante pratica di regalare o vendere per poche lire ai dipendenti e alla popolazione il cosiddetto “polverino”, derivante dalla tornitura dei tubi, per essere reimpiegato nei modi più svariati. Una pratica con cui la Eternit “smaltiva” (a costo zero) tonnellate e tonnellate di un pericolosissimo materiale di scarto determinando così “un’esposizione incontrollata, continuativa e a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità e per giunta inducendo un’esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante le attività ludiche”, si sottolinea nella sentenza di rinvio a giudizio.


Una sentenza in cui si stigmatizza anche la mancata organizzazione della pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, che in effetti venivano lavati a casa dagli stessi operai determinando “la conseguente indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla pulizia.”


A conferma della gravità dei comportamenti dell’imputato e del livello della sua consapevolezza, Federica Bompieri ricorda infine come egli abbia promosso “una sistematica e prolungata opera di disinformazione” volta a “tranquillizzare la collettività, sia divulgando la falsa rassicurazione che erano state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l’efficacia delle bonifiche”. Si trattava poi di “diffondere l’erronea convinzione che per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limiti di soglia”. Con la sua opera di disinformazione Schmidheiny avrebbe voluto impedire alla collettività “di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli si era già rappresentato [cioè che ben conosceva, ndr] e che, dunque, provocò pur di perseguire vantaggi economici”, conclude Federica Bompieri. Ma l’imputato, avvalendosi “sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni”, cercava anche di “allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto..., e così per occultare le proprie responsabilità”.


Se questo comportamento, certificato da una solida documentazione probatoria messa insieme in anni di indagini dalla Procura di Torino, varrà una condanna, lo stabiliranno il Tribunale del capoluogo piemontese – a partire dal 14 giugno 2017 –, così come i magistrati e i giudici delle sedi giudiziarie coinvolte nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Pubblicato il

06.12.2016 22:00
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