Per la seconda volta nel giro di 10 anni, la Svizzera incassa una nuova condanna dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo per aver negato giustizia a una vittima dell’amianto. La sentenza, pubblicata oggi, si riferisce al caso di Marcel Jann, un insegnante morto nel 2006 a soli 53 anni di mesotelioma pleurico, il tipico cancro provocato dalle fibre di asbesto che lui aveva respirato da bambino e in gioventù vivendo a pochi passi dalla fabbrica Eternit di Niederurnen (Glarona). Una circostanza che lo aveva spinto a intentare una causa penale per lesioni corporali gravi e che dopo il suo decesso indusse la vedova e il figlio a iniziare una lunga battaglia giudiziaria per ottenere un indennizzo che in qualche modo riparasse il torto subito. Una causa diretta contro la società Eternit (Schweiz) AG – oggi Swisspearl, ndr-, successore in diritto dell’allora Eternit AG, i due ex proprietari Thomas e Stephan Schmidheiny e le FFS (alla stazione, vicino a casa Jann erano depositati sacchi di amianto), si cui è caduta la mannaia della prescrizione. Questo per decisione del Tribunale federale, che nel 2019 aveva confermato un’interpretazione restrittiva di questo istituto del diritto. E così facendo, stabilisce ora la CEDU, la giustizia elvetica ha violato il diritto ad un processo equo (sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata dalla Svizzera nel 1974). Lo Stato deve dunque corrispondere una cifra di circa 20.000 franchi per torto morale e altri 14.000 per le spese sostenute agli eredi di Marcel Jann.

 

Detto in altri termini questa sentenza ribadisce, come in quella del 2014, che la giurisprudenza elvetica in materia di prescrizione non è conforme al diritto internazionale quando si tratta di vittime dell’amianto, perché essa non tiene conto dei lunghi tempi di latenza delle malattie asbesto-correlate, in particolare del mesotelioma che può insorgere anche 45 anni e oltre dopo l’esposizione. Come ribadito dal Tribunale federale nella citata sentenza del 2019, in Svizzera la cosiddetta prescrizione assoluta (cioè quel periodo di tempo a disposizione di un cittadino per far valere una determinata pretesa davanti ad un’autorità giudiziaria, portato da 10 a 20 anni con una riforma legislativa nel 2020 per i casi di morte o lesioni gravi), inizia a decorrere nel momento in cui si consuma l’evento dannoso, che nel caso concreto coincide con l’ultima esposizione alle polveri di amianto. E siccome per Marcel Jann questa è avvenuta nel 1972, al momento della presentazione della causa d’indennizzo nel 2009 il termine di prescrizione era ampiamente superato. La vittima avrebbe in pratica dovuto far valere le sue pretese al più tardi nel 1982, cioè 22 anni prima di ammalarsi di mesotelioma e di sapere di avere subìto un danno. È un’affermazione assurda, ma questo vogliono dire de facto le parole scritte nella sentenza della massima istanza giudiziaria elvetica: “Non è sproporzionato considerare prescritta una pretesa che viene fatta valere soltanto circa 37 anni dopo l’ultimo possibile danneggiamento”, affermano i giudici di Losanna.

 

La bizzarra interpretazione, che il Consiglio federale ha difeso davanti alla Corte europea, viene esplicitamente e nuovamente criticata da quest’ultima, che sottolinea: “Non esiste un periodo di latenza massima scientificamente riconosciuto tra l’esposizione all’amianto e la comparsa del cancro della pleura”. E ricorda: “Quando è scientificamente provato che una persona è impossibilitata a sapere che soffre di una certa malattia, si deve tenere conto di questa circostanza nel calcolo della prescrizione”, scrivono i 7 giudici di Strasburgo, che hanno deciso all’unanimità.

“Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, -si legge ancora nella sentenza della CEDU- è stato stabilito che l'inizio del periodo di prescrizione nel caso concreto corrispondeva alla fine dell'evento dannoso in questione, e di conseguenza i ricorrenti non hanno ottenuto un esame da parte del tribunale della fondatezza delle loro richieste di risarcimento. Inoltre, poiché la giurisprudenza dava maggior peso alla certezza del diritto dei responsabili del danno rispetto al diritto di accesso a un tribunale per le vittime, non vi era una ragionevole proporzionalità tra gli obiettivi perseguiti e i mezzi impiegati”. Dunque, “i tribunali svizzeri hanno limitato il diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti a tal punto che il loro diritto è stato intaccato nella sua stessa sostanza. Lo Stato ha quindi superato i limiti del suo margine di apprezzamento, in violazione della Convenzione”, sentenziano i giudici.

Gli stessi smontano anche la tesi difensiva del governo svizzero, secondo cui gli eredi di Marcel Jann “avrebbero potuto e dovuto inoltrare una richiesta di indennizzo alla Fondazione EFA”, che su base privata e volontaria indennizza vittime dell’amianto ammalatesi a partire dal 2006 (qui una panoramica delle prestazioni). Rileva la CEDU: A parte il fatto che Jann si è ammalto prima del 2006, in Svizzera, “di fatto non sembra esistere alcun diritto a ottenere un indennizzo, perché la Fondazione EFA è un ente privato e le sue decisioni non possono essere oggetto di un ricorso in tribunale. Inoltre, l’ottenimento di un indennizzo è subordinato ad una dichiarazione di rinuncia del potenziale beneficiario a intraprendere ogni azione legale”.

 

La reazione del legale della famiglia

«La Corte europea ha confermato che il diritto elvetico in materia di prescrizione non è conforme alle leggi internazionali, che la Svizzera è tenuta ad applicare», commenta soddisfatto della vittoria l’avvocato zurighese Martin Hablützel, legale della famiglia Jann e rappresentante dell’Associazione per le vittime dell’amianto e familiari (VAO). «Da oggi tutti i giudici di tutti i tribunali svizzeri dovranno conformarsi alla sentenza di Strasburgo, che è vincolante. Qualora dovessero essere confrontati con un caso simile dovrebbero stabilire che i termini di prescrizione sono rispettati», spiega Hablützel. E per quanto riguarda il caso in esame, ci sarà un’istanza di revisione al Tribunale federale per il rifacimento del processo.

Pubblicato il 

13.02.24

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